IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto  comma,  34,  terzo
comma, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", e in particolare  l'articolo
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5,  comma
3, lettera f) e comma 6; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  recante:  "Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica", e in particolare l'articolo 6; 
  Visto l'articolo 191 del testo unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di  una
universita' statale in Calabria"; 
  Vista la legge 11 ottobre 1986,  n.  697,  recante:"Disciplina  del
riconoscimento dei diplomi  rilasciati  dalle  scuole  superiori  per
interpreti  e  traduttori",   nonche'   il   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n.
38, recante: "Regolamento recante  riordino  della  disciplina  delle
scuole di cui alla  legge  11  ottobre  1986,  n.  697,  adottato  in
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera  a),  della  legge  15
maggio 1997, n. 127"; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente  le  universita'
non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo  3,
comma 3; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto
agli studi universitari"; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i
diritti delle persone handicappate"; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e  in  particolare
l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e'  stata  istituita  la
tassa regionale per il diritto allo studio; 
  Visto l'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  recante:
"Norme  per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e   dei   professori
universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
30 aprile 1999,  n.  224,  recante:  "Regolamento  recante  norme  in
materia di dottorato di ricerca"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  recante:  "Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati"; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente  "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"; 
  Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24  dicembre  2003,
n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 603, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante:  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica", e  in  particolare  l'articolo  17,
comma 2; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri  unificati  di
valutazione della situazione economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo  18  luglio  2011,  n.  142,  recante:
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la  regione  Trentino
Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative  ed  amministrative
statali alla Provincia di Trento  in  materia  di  Universita'  degli
studi"; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica  e  l'alta  formazione  artistica  e  musicale",  ed   in
particolare l'articolo 4, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   recante:
"Disposizioni urgenti per le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca,
nonche'  in  materia  di  abilitazione  all'esercizio  di   attivita'
professionali"; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   recante:
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,  recante:  "Misure  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino  Alto-Adige,  ed  in
particolare l'articolo 79, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306,  recante:  "Regolamento  recante  disciplina   in   materia   di
contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3  e
4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
previsto della legge 2 dicembre 1991, n.  390,  l'individuazione  dei
criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e
della relativa valutazione della  condizione  economica,  nonche'  la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di  iscrizione
e dai contributi universitari; 
  Visto l'articolo 6, comma 2 del  predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica  25  luglio  1997,  n.  306,  recante:  "Regolamento
recante  disciplina  in  materia  di  contributi  universitari"   che
stabilisce che gli esoneri totali  e  parziali  dal  pagamento  della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari  per  gli  studenti
delle universita' e degli istituti non statali beneficiari  di  borse
di studio e di prestiti d'onore,  sono  determinati  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di diritto allo studio; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, recante: "Regolamento recante  modifica  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in
materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente
l'accesso ai servizi e agli interventi per  il  diritto  allo  studio
degli studenti stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212,  recante:  "Disciplina  per  la  definizione  degli  ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre  1999,  n.
508"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  universita'  e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.   509,   recante:
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  9  maggio  2001,  n.  118  recante:  "Standard  minimi
dimensionali e  qualitativi  e  linee  guida  relative  ai  parametri
tecnici ed  economici  concernenti  la  realizzazione  di  alloggi  e
residenze per studenti universitari di cui  alla  legge  14  novembre
2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante:  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  per  gli   affari
regionali, il turismo e lo sport; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                  il seguente decreto legislativo: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                             Definizioni 

 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
    a)  per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per universita', le universita' e  gli  istituti  universitari
statali e le universita' non statali legalmente riconosciute; 
    c) per istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
    d)  per  corsi,  i  corsi  di  istruzione  superiore  e  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente,
dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,   e
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio
2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi  attivati
dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio
2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti  ai
diplomi di laurea conseguiti presso le universita'; 
    e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              "Art.  5  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi finalizzati a  riformare  il
          sistema universitario per il  raggiungimento  dei  seguenti
          obiettivi: 
                a) valorizzazione della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
                b)  revisione   della   disciplina   concernente   la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
                c) introduzione, sentita l'ANVUR, di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
                d) revisione, in attuazione del titolo V della  parte
          II della Costituzione,  della  normativa  di  principio  in
          materia di diritto allo studio, al fine  di  rimuovere  gli
          ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che   limitano
          l'accesso   all'istruzione   superiore,    e    contestuale
          definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)
          erogate dalle universita' statali. 
              2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b)  e  c),  ad
          eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g),  e  al
          comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
          essere quantificati e coperti, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
          principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  e  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
                b)  introduzione  di  un   sistema   di   valutazione
          periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
          da  parte  dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei   risultati
          conseguiti nell'ambito  della  didattica  e  della  ricerca
          dalle  singole  universita'  e  dalle  loro   articolazioni
          interne; 
                c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
          qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte
          delle universita', anche avvalendosi dei propri  nuclei  di
          valutazione e dei contributi provenienti dalle  commissioni
          paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); 
                d)  definizione  del  sistema  di  valutazione  e  di
          assicurazione della qualita' degli atenei in  coerenza  con
          quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
          le  linee  guida  adottate  dai  ministri   dell'istruzione
          superiore   dei    Paesi    aderenti    all'Area    europea
          dell'istruzione superiore; 
                e)  previsione  di  meccanismi  volti   a   garantire
          incentivi correlati al conseguimento dei risultati  di  cui
          alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili  del
          fondo di finanziamento  ordinario  delle  universita'  allo
          scopo annualmente predeterminate; 
                f) previsione per i collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,  di
          rilevanza nazionale, di elevata  qualificazione  culturale,
          che  assicurano  agli  studenti   servizi   educativi,   di
          orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
          atenei, di requisiti  e  di  standard  minimi  a  carattere
          istituzionale, logistico  e  funzionale  necessari  per  il
          riconoscimento  da  parte  del   Ministero   e   successivo
          accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
          da  almeno  cinque  anni;  rinvio   ad   apposito   decreto
          ministeriale   della   disciplina   delle   procedure    di
          iscrizione, delle modalita' di  verifica  della  permanenza
          delle condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  statali  riservati  ai  collegi
          accreditati; 
                g)   revisione   del   trattamento   economico    dei
          ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
          anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di  cui
          all'articolo 29, comma 22, primo periodo. 
              4. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  introduzione  di  un  sistema   di   contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del bilancio consolidato di ateneo sulla base  di  principi
          contabili e schemi di bilancio stabiliti e  aggiornati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  (CRUI),  garantendo,  al  fine   del
          consolidamento  e  del   monitoraggio   dei   conti   delle
          amministrazioni  pubbliche,  la   predisposizione   di   un
          bilancio preventivo e  di  un  rendiconto  in  contabilita'
          finanziaria, in conformita'  alla  disciplina  adottata  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196; 
                b)  adozione  di   un   piano   economico-finanziario
          triennale al fine di garantire la sostenibilita'  di  tutte
          le attivita' dell'ateneo; 
                c) previsione che gli effetti  delle  misure  di  cui
          alla presente  legge  trovano  adeguata  compensazione  nei
          piani previsti alla lettera d); comunicazione al  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  con  cadenza  annuale,  dei
          risultati  della  programmazione  triennale   riferiti   al
          sistema  universitario  nel  suo  complesso,  ai  fini  del
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
                d) predisposizione di un piano  triennale  diretto  a
          riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
          Ministero,  e  secondo  criteri  di  piena   sostenibilita'
          finanziaria,  i  rapporti  di  consistenza  del   personale
          docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
          dei professori e ricercatori di cui all'articolo  1,  comma
          9, della legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  successive
          modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
          o totale, del predetto piano  comporti  la  non  erogazione
          delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
          di personale che eccedono i limiti previsti; 
                e) determinazione di un limite massimo  all'incidenza
          complessiva delle spese per l'indebitamento e  delle  spese
          per il personale di ruolo e a  tempo  determinato,  inclusi
          gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle  entrate
          complessive dell'ateneo, al netto di quelle a  destinazione
          vincolata; 
                f)  introduzione  del  costo  standard  unitario   di
          formazione per studente in corso, calcolato secondo  indici
          commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
          differenti    contesti    economici,     territoriali     e
          infrastrutturali in cui opera l'universita', cui  collegare
          l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
          parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10  novembre  2008,
          n.  180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio  2009,  n.  1;  individuazione  degli   indici   da
          utilizzare  per  la  quantificazione  del  costo   standard
          unitario di  formazione  per  studente  in  corso,  sentita
          l'ANVUR; 
                g)  previsione   della   declaratoria   di   dissesto
          finanziario nell'ipotesi in  cui  l'universita'  non  possa
          garantire    l'assolvimento    delle    proprie    funzioni
          indispensabili ovvero  non  possa  fare  fronte  ai  debiti
          liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; 
                h)  disciplina   delle   conseguenze   del   dissesto
          finanziario  con  previsione  dell'inoltro  da  parte   del
          Ministero  di  preventiva  diffida   e   sollecitazione   a
          predisporre, entro un termine non superiore  a  centottanta
          giorni, un piano di rientro da sottoporre  all'approvazione
          del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, e  da  attuare  nel  limite  massimo  di  un
          quinquennio;  previsione  delle  modalita'   di   controllo
          periodico dell'attuazione del predetto piano; 
                i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
          mancata approvazione ovvero omessa o incompleta  attuazione
          del piano, del commissariamento  dell'ateneo  e  disciplina
          delle modalita' di assunzione  da  parte  del  Governo,  su
          proposta  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   della   delibera   di
          commissariamento e di nomina di uno o piu'  commissari,  ad
          esclusione del rettore, con il compito di  provvedere  alla
          predisposizione ovvero all'attuazione del piano di  rientro
          finanziario; 
                l) previsione di  un  apposito  fondo  di  rotazione,
          distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse  destinate  al
          fondo di finanziamento  ordinario  per  le  universita',  a
          garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; 
                m)  previsione  che  gli  eventuali  maggiori   oneri
          derivanti dall'attuazione della  lettera  l)  del  presente
          comma siano quantificati e coperti, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              5. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), il Governo si attiene al principio  e  criterio
          direttivo dell'attribuzione di una quota non  superiore  al
          10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
          a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
          degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e  fondati  su:
          la produzione scientifica dei professori e dei  ricercatori
          successiva alla loro presa di servizio ovvero al  passaggio
          a diverso ruolo o fascia  nell'ateneo;  la  percentuale  di
          ricercatori a tempo determinato in servizio che  non  hanno
          trascorso   l'intero   percorso   di   dottorato    e    di
          post-dottorato, o, nel caso delle facolta'  di  medicina  e
          chirurgia, di scuola di  specializzazione,  nella  medesima
          universita'; la percentuale  dei  professori  reclutati  da
          altri atenei; la percentuale dei professori  e  ricercatori
          in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
          internazionali    e     comunitari;     il     grado     di
          internazionalizzazione del corpo docente. 
              6. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
          di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
          i servizi, quali borse  di  studio,  trasporti,  assistenza
          sanitaria, ristorazione,  accesso  alla  cultura,  alloggi,
          gia'   disponibili   a   legislazione   vigente,   per   il
          conseguimento del pieno successo formativo  degli  studenti
          dell'istruzione  superiore  e  rimuovere  gli  ostacoli  di
          ordine  economico,  sociale  e   personale   che   limitano
          l'accesso ed  il  conseguimento  dei  piu'  alti  gradi  di
          istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli,  ma
          privi di mezzi; 
                b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta'  di
          scelta in relazione  alla  fruizione  dei  servizi  per  il
          diritto allo studio universitario; 
                c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni
          e alle province autonome di Trento e di Bolzano  del  Fondo
          integrativo per la concessione di  prestiti  d'onore  e  di
          borse di studio, di cui all'articolo  16,  comma  4,  della
          legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
                d) favorire il raccordo tra le regioni e le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  universita'  e  le
          diverse istituzioni che concorrono  al  successo  formativo
          degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
          degli   interventi   posti   in   essere   dalle   predette
          istituzioni,   nell'ambito    della    propria    autonomia
          statutaria; 
                e) prevedere la stipula di specifici accordi  con  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  nella  gestione  e
          nell'erogazione degli interventi; 
                f) definire le tipologie  di  strutture  residenziali
          destinate agli studenti universitari e  le  caratteristiche
          peculiari delle stesse. 
              7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  e,  con
          riferimento  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  6,  di
          concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  e   sono   trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari, le quali
          si  esprimono  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del  parere  parlamentare  scada  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma  1,  o  successivamente,  quest'ultimo   termine   e'
          prorogato di sessanta giorni. 
              8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo  17,
          comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   in
          considerazione della complessita'  della  materia  trattata
          dai decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,    nell'impossibilita'    di    procedere    alla
          determinazione  degli  effetti  finanziari   dagli   stessi
          derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata  legge  n.
          196 del 2009, che da' conto della  neutralita'  finanziaria
          del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori  oneri  da
          esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
              9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare eventuali disposizioni integrative  e  correttive,
          con le medesime  modalita'  e  nel  rispetto  dei  medesimi
          principi e criteri direttivi.". 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 33, 34,  118  e
          119 della Costituzione: 
              "Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita'  sociale
          e sono eguali davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di
          sesso, di razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese." 
              "Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e  libero  ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme  generali  sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di  Stato  per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." 
              "Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. 
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita. 
              I capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
              La Repubblica rende effettivo questo diritto con  borse
          di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,  che
          devono essere attribuite per concorso." 
              "Art. 118. Le funzioni amministrative  sono  attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." 
              "Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali determinati dalla legge dello Stato. 
              Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.". 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitari). e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 gennaio 2011, n. 10, S.O. 
              - Il testo vigente  dell'articolo  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9  maggio
          1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica): 
              "Art.  6  (Autonomia  delle  universita').  -   1.   Le
          universita' sono dotate di  personalita'  giuridica  e,  in
          attuazione  dell'articolo  33  della  Costituzione,   hanno
          autonomia    didattica,     scientifica,     organizzativa,
          finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
          con propri statuti e regolamenti. 
              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti
          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla
          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme
          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
                a)  accedono  ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
                b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca
          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
          relative normative. 
              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai
          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 
              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle
          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 
              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di
          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono
          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio
          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti
          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di
          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza
          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di
          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza
          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la
          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme
          contestate non possono essere emanate. 
              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale
          del Ministero.". 
              -  L'articolo  191  del   testo   unico   delle   leggi
          sull'istruzione superiore  approvato  con  R.D.  31  agosto
          1933, n. 1592 e' il seguente: 
              "Art. 191. Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine
          l'incremento degli studi superiori  e  l'assistenza,  nelle
          sue  varie  forme,  agli  studenti  delle   Universita'   e
          degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte  alla
          vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.". 
              - La legge 12 marzo 1968, n. 442  (Istituzione  di  una
          universita' statale in Calabria) e' stata pubblicata  nella
          G.U. 22 aprile 1968, n. 103. 
              - La legge 11 ottobre  1986,  n.  697  (Disciplina  del
          riconoscimento  dei   diplomi   rilasciati   dalle   Scuole
          superiori per interpreti e traduttori) e' stata  pubblicata
          nella G.U. 27 ottobre 1986, n. 250. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10  gennaio  2002,  n.  38
          (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
          di cui alla legge 11 ottobre  1986,  n.  697,  adottato  in
          attuazione dell'articolo 17, comma 96,  lettera  a),  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127)  e'  stato  pubblicato  nella
          G.U. 22 marzo 2002, n. 69. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  29
          luglio 1991, n. 243  (Universita'  non  statali  legalmente
          riconosciute): 
              "Art. 3. - 1. L'universita' o l'istituto superiore  non
          statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di
          cui alla presente legge presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di seguito denominato «Ministro»,  il  bilancio  preventivo
          dell'esercizio in corso, il bilancio  consuntivo  dell'anno
          precedente  e  una  relazione   sulla   struttura   e   sul
          funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di
          dati statistici e informativi riguardanti: il numero  degli
          studenti; le facolta', i corsi  di  laurea,  le  scuole,  i
          corsi  di  dottorato  di  ricerca,  i  dipartimenti  e  gli
          istituti; l'organico del personale docente e  non  docente;
          la dotazione di  strumentario  scientifico,  tecnico  e  di
          biblioteca; la consistenza e  il  grado  di  disponibilita'
          delle  strutture   immobiliari   adibite   alle   attivita'
          universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione
          delle  entrate  derivanti  dalle  tasse  e  dai  contributi
          studenteschi. 
              2.   Il   Ministro    puo'    chiedere    al    rettore
          dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro  trenta
          giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma
          1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al  fine  di
          accertare la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  dalla
          presente legge e dichiarati dalle  universita'  o  istituti
          superiori non statali. 
              3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e'
          determinato sulla base di criteri  oggettivi,  che  tengano
          conto degli elementi di  cui  al  comma  1,  stabiliti  con
          apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una
          quota  del  contributo  statale  agli  studenti  capaci   e
          meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme
          di  esenzione  dal  pagamento   di   tasse   e   contributi
          studenteschi. 
              4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente  sui
          criteri  e  le  procedure  adottate   nell'erogazione   dei
          contributi.". 
              - La legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme  sul  diritto
          agli studi universitari) e' stata pubblicata nella G.U.  12
          dicembre 1991, n. 291. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate) e' stata  pubblicata  nella  G.U.  17
          febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 20, 21, 22
          e 23 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  nella  parte
          riguardante il diritto allo studio): 
              "20.  Al  fine  di   incrementare   le   disponibilita'
          finanziarie delle  regioni  finalizzate  all'erogazione  di
          borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  agli  studenti
          universitari capaci e meritevoli  e  privi  di  mezzi,  nel
          rispetto del principio di solidarieta' tra  le  famiglie  a
          reddito piu' elevato e  quelle  a  reddito  basso,  con  la
          medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per  il
          diritto allo studio universitario,  quale  tributo  proprio
          delle regioni e delle province autonome.  Per  l'iscrizione
          ai corsi di studio delle universita' statali  e  legalmente
          riconosciute, degli istituti universitari e degli  istituti
          superiori di grado universitario che rilasciano  titoli  di
          studio aventi valore legale, gli studenti  sono  tenuti  al
          pagamento  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          universitario alla regione o alla provincia autonoma  nella
          quale l'universita' o l'istituto hanno la sede  legale,  ad
          eccezione dell'universita' degli studi della  Calabria  per
          la quale la tassa e' dovuta alla  medesima  universita'  ai
          sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge  2  dicembre
          1991, n. 390 . Le universita' e gli istituti  accettano  le
          immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi  previa  verifica
          del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a  23  del
          presente articolo. 
              21. Le  regioni  e  le  province  autonome  determinano
          l'importo della tassa per il diritto allo studio a  partire
          dalla misura minima di lire 120 mila  ed  entro  il  limite
          massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le  province
          autonome non stabiliscano con proprie leggi,  entro  il  30
          giugno 1996, l'importo della tassa,  la  stessa  e'  dovuta
          nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il
          limite massimo della tassa e'  aggiornato  sulla  base  del
          tasso di inflazione programmato. 
              22.  Le  regioni  e  le  province  autonome   concedono
          l'esonero parziale  o  totale  dal  pagamento  della  tassa
          regionale per il diritto  allo  studio  universitario  agli
          studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono  comunque
          esonerati dal  pagamento  gli  studenti  beneficiari  delle
          borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge  2
          dicembre 1991, n. 390  ,  nonche'  gli  studenti  risultati
          idonei  nelle  graduatorie  per   l'ottenimento   di   tali
          benefici. 
              23. Il gettito della tassa  regionale  per  il  diritto
          allo studio  universitario  e'  interamente  devoluto  alla
          erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore  di
          cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  3
          luglio  1998,  n.  210  (Norme  per  il  reclutamento   dei
          ricercatori e dei professori universitari di ruolo): 
              "Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1.  I  corsi  per  il
          conseguimento  del  dottorato  di  ricerca  forniscono   le
          competenze necessarie per esercitare,  presso  universita',
          enti pubblici o soggetti privati, attivita' di  ricerca  di
          alta qualificazione. 
              2. I corsi di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4. 
              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
          borse di studio conferite dalle universita'  per  attivita'
          di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre  1989,
          n.  398.  Con  decreti  del   Ministro   sono   determinati
          annualmente i criteri per la ripartizione  tra  gli  atenei
          delle risorse disponibili per il conferimento di  borse  di
          studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
          all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
          di  dottorato  di  ricerca  e  per  attivita'  di   ricerca
          post-laurea e post-dottorato. 
              4. Le universita' possono attivare corsi  di  dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
                a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
          di dottorato; 
                b) il numero di dottorandi esonerati  dai  contributi
          per l'accesso e la frequenza ai corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
                c) il numero e l'ammontare delle borse di  studio  da
          assegnare  e  dei  contratti  di   apprendistato   di   cui
          all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  da  stipulare,  previa
          valutazione comparativa del merito. In caso di  parita'  di
          merito prevarra' la valutazione della situazione  economica
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del  9
          giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 
              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
          di  cui  al  comma  5  possono  essere   coperti   mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
              6-bis. E' consentita la frequenza congiunta  del  corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 
              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
          ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro, di concerto con gli  altri  Ministri
          interessati. 
              8.  Le  universita'  possono,  in  base   ad   apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 
              8-bis. Il titolo di dottore di  ricerca  e'  abbreviato
          con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D».". 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile  1999,  n.  224
          (Regolamento recante  norme  in  materia  di  dottorato  di
          ricerca) e' stato pubblicato nella G.U. 13 luglio 1999,  n.
          162. 
              - La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e  degli  Istituti  musicali  pareggiati)  e'  stata
          pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - La legge 14 novembre 2000, n.  338  (Disposizioni  in
          materia di alloggi e residenze per  studenti  universitari)
          e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  novembre
          2000, n. 274. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 99 e  100,
          abrogati dal presente  decreto,  della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2004): 
              "Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              99. In conformita' con il principio di cui all'articolo
          34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e
          meritevoli, iscritti ai corsi di  cui  all'articolo  3  del
          regolamento di cui al D.M. 3  novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, possono essere concessi prestiti fiduciari per
          il finanziamento degli studi. 
              100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito  un  Fondo
          finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso  dei
          prestiti fiduciari concessi  dalle  banche  e  dagli  altri
          intermediari  finanziari   iscritti   all'elenco   speciale
          previsto dall'articolo 107 del testo unico delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la
          corresponsione  agli  studenti,  privi  di  mezzi,  e  agli
          studenti nelle medesime  condizioni  residenti  nelle  aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per
          il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 603, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2007): 
              "  603.  Tutti  i  collegi  universitari   gestiti   da
          fondazioni, enti morali,  nonche'  enti  ecclesiastici  che
          abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4,  primo
          periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338,  ed  iscritti
          ai registri delle prefetture, sono  equiparati  ai  collegi
          universitari legalmente riconosciuti.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -  2.  Le
          leggi  di  delega  comportanti  oneri  recano  i  mezzi  di
          copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. ". 
              - La legge  5  maggio  2009,  n.  42  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2009 n. 103  reca:  "Delega
          al Governo in materia di federalismo fiscale in  attuazione
          dell'articolo 119 della Costituzione". 
              - La legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2010) e' pubblicata nella  Gazzetta
          ufficiale del 30-12-2009, n. 302, S. O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   109
          (Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a  norma  dell'articolo  59,
          comma 51, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  )  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile 1998,  n.
          90. 
              - Il testo del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
          286  (Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
          18 agosto 1998, n. 191 , S. O. 
              - Il  decreto  legislativo  18  luglio  2011,  n.  142,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.195  del  23  agosto
          2011, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per
          la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega  di  funzioni
          legislative ed amministrative  statali  alla  Provincia  di
          Trento in materia di Universita' degli studi.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  comma  2  del
          decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per
          la  scuola,  l'universita',  la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica e  l'alta  formazione  artistica  e  musicale),
          convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre  2002,
          n. 268: 
              "Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per  la  sanatoria  di
          situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo
          studio nelle universita' non statali e  per  interventi  di
          edilizia a favore  delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica e musicale. Modifica all'articolo  4 della  legge
          n. 370 del 1999). - (Omissis). 
              2. Al fine di assicurare l'uniformita'  di  trattamento
          sul diritto agli studi universitari agli studenti  iscritti
          alle universita' e agli istituti universitari  non  statali
          legalmente riconosciuti, e'  autorizzata  la  spesa  di  10
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2002,  da  destinare
          alle    predette    istituzioni.    All'onere     derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari a  10  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca. 
              (Omissis).". 
              - Il decreto legge  9  maggio  2003,  n.  105  recante:
          "Disposizioni urgenti per le  universita'  e  gli  enti  di
          ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
          attivita'  professionali",  convertito  con   modificazioni
          dalla legge 11 luglio 2003,  n.  170  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale n. 110 del 14-5-2003. 
              - L'articolo 1, comma 5 del  decreto  legge  16  maggio
          2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per  l'adeguamento  delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito
          con modificazioni dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          recita: 
              "5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  2,  del
          decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).  -
          (Omissis). 
              2. Con apposita convenzione  stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
              (Omissis)." 
              - Il testo dell'articolo 79, comma 1, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
          recita: 
              "Art. 79. 1. La regione e  le  province  concorrono  al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
          stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
          carattere finanziario posti  dall'ordinamento  comunitario,
          dal patto di stabilita' interno e  dalle  altre  misure  di
          coordinamento  della  finanza  pubblica   stabilite   dalla
          normativa statale: 
                a)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
                b)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          spettante ai sensi dell'articolo 78; 
                c)  con  il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. 
              L'assunzione di oneri opera  comunque  nell'importo  di
          100 milioni di euro  annui  anche  se  gli  interventi  nei
          territori confinanti risultino per un determinato  anno  di
          un importo inferiore a 40 milioni di eurocomplessivi; 
                d) con le modalita' di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3  e  4  e
          dell'articolo 6, comma 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 25 luglio  1997,  n.  306  (Regolamento  recante
          disciplina in materia di contributi universitari): 
              "Art. 3. (Omissis). 
              3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e  della
          relativa  valutazione  delle  condizioni  economiche  degli
          iscritti, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi  dell'articolo
          4 della legge 2 dicembre  1991,  n.  390,  in  ordine  alla
          determinazione di un nucleo familiare  convenzionale  e  di
          appositi   indicatori   delle   condizioni   economiche   e
          patrimoniali, sono vincolanti per le universita'  dall'anno
          accademico 1998-1999. 
              4. Gli esoneri totali e  parziali  dalle  tasse  e  dai
          contributi di cui  al  presente  articolo,  disposti  dalle
          universita', sono disciplinati dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3." 
              "Art. 6. (Omissis).; 
              2. Gli esoneri totali e parziali  dal  pagamento  della
          tassa di iscrizione e dei contributi universitari  per  gli
          studenti delle universita' e degli istituti di cui al comma
          1, che risultino beneficiari delle borse di  studio  e  dei
          prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
          sono  determinati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
          materia di diritto allo studio". 
              - Il decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  464
          (Riforma  strutturale   delle   Forze   armate,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
          28 dicembre 1995, n.  549)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale del 5-1-1998 n. 3. 
              - La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
          universita') e'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  23
          agosto 1982, n. 231, S. O. 
              -  L'articolo  42  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 ottobre 2004,  n.  334  (Regolamento  recante
          modifiche ed integrazioni al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,   in   materia   di
          immigrazione) recita: 
              "Art. 42 (Accesso degli stranieri alle universita').  -
          1. Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394  del  1999
          e' sostituito dal seguente: 
              «5. Gli  studenti  stranieri  accedono,  a  parita'  di
          trattamento con gli studenti italiani, ai  servizi  e  agli
          interventi per il diritto allo studio di cui alla  legge  2
          dicembre  1991,  n.  390,  compresi  gli   interventi   non
          destinati alla generalita' degli studenti, quali  le  borse
          di studio, i prestiti d'onore ed i  servizi  abitativi,  in
          conformita' alle  disposizioni  previste  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 4 della stessa legge n.  390  del  1991,  che
          prevede criteri di valutazione del merito dei  richiedenti,
          in aggiunta a  quella  delle  condizioni  economiche  degli
          stessi e tenuto, altresi', conto  del  rispetto  dei  tempi
          previsti  dall'ordinamento  degli  studi.   La   condizione
          economica  e  patrimoniale  degli  studenti  stranieri   e'
          valutata  secondo  le  modalita'  e  le  relative   tabelle
          previste dal citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  e  certificata  con  apposita  documentazione
          rilasciata dalle  competenti  autorita'  del  Paese  ove  i
          redditi sono stati prodotti e tradotta in  lingua  italiana
          dalle  autorita'  diplomatiche  italiane   competenti   per
          territorio. Tale documentazione e'  resa  dalle  competenti
          rappresentanze diplomatiche o consolari  estere  in  Italia
          per quei  Paesi  ove  esistono  particolari  difficolta'  a
          rilasciare  la  certificazione   attestata   dalla   locale
          ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici
          territoriali del Governo  ai  sensi  dell'articolo  33  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al
          servizio  di  ristorazione  agli  studenti   stranieri   in
          condizioni,  opportunamente  documentate,  di   particolare
          disagio economico.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005,  n.  212  (Regolamento  recante  disciplina  per   la
          definizione degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
          dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  18  ottobre
          2005. 
              - Il decreto  3  novembre  1999,  n.  509  (Regolamento
          recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli
          atenei) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2  del  4
          gennaio 2000. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  9  maggio  2001,  n.  118
          (Standard minimi dimensionali e qualitativi e  linee  guida
          relative ai parametri tecnici ed economici  concernenti  la
          realizzazione  di  alloggi   e   residenze   per   studenti
          universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338)  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2002,  n.
          117. 
              - Il decreto 22 ottobre  2004,  n.  270  (Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli  atenei,   approvato   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3 novembre 1999,  n.  509)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 508 del 1999, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto n. 270 del 2004: 
              "Art. 3. Titoli e corsi di studio: 
              1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: 
                a) laurea (L); 
                b) laurea magistrale (L.M.). 
              2. Le universita' rilasciano  altresi'  il  diploma  di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
              3. La laurea,  la  laurea  magistrale,  il  diploma  di
          specializzazione e il dottorato di ricerca sono  conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale, di specializzazione e di dottorato  di  ricerca
          istituiti dalle universita'. 
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici generali, anche nel caso in cui  sia  orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
              5. L'acquisizione delle  conoscenze  professionali,  di
          cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del  laureato
          nel mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle  correlate
          attivita'  professionali   regolamentate,   nell'osservanza
          delle disposizioni di legge  e  dell'Unione  europea  e  di
          quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 
              6. Il corso di  laurea  magistrale  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente una formazione  di  livello  avanzato
          per l'esercizio di attivita' di elevata  qualificazione  in
          ambiti specifici. 
              7. Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente conoscenze e  abilita'  per  funzioni
          richieste   nell'esercizio   di    particolari    attivita'
          professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
          applicazione di specifiche norme di legge  o  di  direttive
          dell'Unione europea. 
              8. I corsi di dottorato di ricerca e  il  conseguimento
          del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
              9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  6
          della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione finalizzata e di servizi didattici  integrativi.
          In particolare, in attuazione dell'articolo  1,  comma  15,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo, corsi di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
              10. Sulla base di apposite convenzioni, le  universita'
          italiane possono rilasciare i titoli  di  cui  al  presente
          articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani  o
          stranieri.". 
              - L'articolo 3 del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 212 del 2005, recita: 
              "Art.  3  (Titoli  e  corsi).  -  1.   Le   istituzioni
          rilasciano i seguenti titoli: 
                a) diploma accademico di primo livello, conseguito al
          termine del corso di diploma accademico di primo livello; 
                b) diploma accademico di secondo livello,  conseguito
          al termine del  corso  di  diploma  accademico  di  secondo
          livello; 
                c) diploma accademico di specializzazione, conseguito
          al termine del corso di specializzazione; 
                d) diploma  accademico  di  formazione  alla  ricerca
          conseguito al termine del corso di formazione alla  ricerca
          nel campo corrispondente; 
                e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al
          termine del corso di perfezionamento. 
              2. I titoli  conseguiti  al  termine  dei  corsi  dello
          stesso livello,  nell'ambito  della  stessa  scuola,  hanno
          identico valore legale. 
              3. Il corso di diploma accademico di primo  livello  ha
          l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di  metodi
          e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
          competenze disciplinari e professionali. 
              4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha
          l'obiettivo di fornire  allo  studente  una  formazione  di
          livello avanzato  per  la  piena  padronanza  di  metodi  e
          tecniche artistiche  e  per  l'acquisizione  di  competenze
          professionali elevate. 
              5. Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente competenze professionali  elevate  in
          ambiti specifici, individuati con il decreto  del  Ministro
          di cui all'articolo 5. 
              6. Il corso di formazione alla ricerca  ha  l'obiettivo
          di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
          la  realizzazione  di  attivita'   di   ricerca   di   alta
          qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
          di ricerca universitario. 
              7. Il corso di perfezionamento  o  master  risponde  ad
          esigenze  culturali  di  approfondimento   in   determinati
          settori di studio o  ad  esigenze  di  aggiornamento  o  di
          riqualificazione professionale e di educazione permanente. 
              8. Sulla base di apposite  convenzioni  le  istituzioni
          possono rilasciare i titoli di cui  al  presente  articolo,
          anche  congiuntamente  ad  altre  istituzioni  italiane   e
          straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
          titoli di  studio  riconosciuti  nell'ordinamento  italiano
          secondo   la   disciplina   di   diritto   comunitario   ed
          internazionale. 
              9. Agli esami previsti per il conseguimento dei  titoli
          di cui al presente  articolo  non  sono  ammessi  candidati
          privatisti.". 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10  gennaio  2002,  n.  38
          (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
          di cui alla legge 11 ottobre  1986,  n.  697,  adottato  in
          attuazione dell'articolo 17, comma 96,  lettera  a),  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127) e' pubblicato nella  Gazzetta
          ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002.